mercoledì 5 novembre 2008

Sorveglianza sanitaria: aspetti salienti sui provvedimenti in caso di idoneità con prescrizioni o limitazioni o di inidoneità alla mansione specifica

L’esito della Sorveglianza Sanitaria può causare, secondo i casi, dei provvedimenti da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore finalizzati a tutelargli la salute.

Questi provvedimenti, a seguito dell’inidoneità alla mansione specifica, devono rispettare i vincoli imposti dall’art. 42 del D.Lgs. 81/08 che ne disciplinano l'applicazione.
Detto questo, nel caso in esame ci si riferisce al provvedimento di sospensione della cosiddetta indennità di P.S. a tutti i lavoratori, del Corpo di Polizia Municipale di Palermo, che vengono esitati dal Medico Competente: inidonei o allontanati da un ambiente di lavoro ritenuto a rischio.
Questo provvedimento e sugli effetti che ha sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori occorre precisare e chiarire alcuni aspetti meritevoli di attenzione da parte di tutti gli operatori della sicurezza in azienda.
Premesso che Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche in attuazione della Sorveglianza Sanitaria, che comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente;
L’amministrazione sospende l’indennità di P.S. a tutti i lavoratori che vengono esitati con giudizio di:
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente;
In questo provvedimento è chiaro il contrasto con i principi fissati dal legislatore, nella parte in cui l’art. 42 del D.Lgs 81/08 recita:
il lavoratore di cui al comma 1 (inidoneità) che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ed ancora più singolare che tale provvedimento sia rivolto anche a coloro che esitati con giudizio di idoneità con prescrizione o limitazione vengono allontanati dal datore di lavoro, da un rischio, che sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, ha ritenuto di adottare come particolare misura protettiva, prevista per legge, per tutelarli.
Ed allora, sulla Sorveglianza Sanitaria sorge più di un dubbio di legittimità.
Tra le tante incertezze l'attuale Valutazione dei Rischi, contestata dai Cobas, non giustifica l’attuazione della Sorveglianza Sanitaria in quanto i casi in cui dovrebbe essere prevista per non incorrere alla violazione dell’Art. 5 dello Statuto dei Lavoratori non la prevede.
In sostanza la Valutazione dei rischi che dovrebbe legittimare la Sorveglianza Sanitaria, per non incorrere alle violazioni di cui allo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70), non lo fa.
Riguardo i provvedimenti, a seguito dei giudizi di idoneità con prescrizioni o limitazione o di inidoneità, a carico dei lavoratori, si deve evidenziare altri aspetti consequenziali.

Legittimità del provvedimento
I provvedimenti dell’amministrazione riguardano la sospensione dell’indennità alla mansione in seguito al giudizio, del Medico Competente, di idoneità alla mansione specifica con la prescrizione e limitazione, a carattere temporaneo sono illegittimi.
Da sottolineare che i lavoratori in questione sono stati giudicati IDONEI alla mansione specifica con prescrizione e limitazione, intesi come richiesta del MC di allontanamento temporaneo dai rischi derivanti dai servizi di viabilità e motorizzata per problemi che il MC ha ritenuto reversibili.
Si ritiene in sostanza che anche se volessimo dare per legittima la sorveglianza sanitaria, non giustificata dalla valutazione dell’amministrazione per i casi previsti dalla legislazione, fosse anche per un principio di precauzione finalizzato a tutelare il lavoratore, si eccepisce la violazione del diritto del lavoratore ai sensi del D.Lgs. 277/91 e delL’art.42 del D.Lgs. 81/08, in caso di allontanamento dai rischi specifici, a mantenere la qualifica e la retribuzione, quando il provvedimento abbia carattere temporaneo e reversibile.

Pressione psicologica sui lavoratori dipendenti.
A seguito di questi provvedimenti, sono stati riscontrati, sui lavoratori, alcuni effetti psicologici negativi.

Infatti la conseguente diminuzione della retribuzione diviene, per il lavoratore che viene sottoposto ai controlli sanitari, una sorta di minaccia sanzionatoria con conseguente idiosincrasia mentale di un’equazione: non idoneo = meno soldi.
Ebbene, per timore di subire la diminuzione dello stipendio, viene meno, un elemento fondamentale delle visite mediche, la collaborazione del paziente/lavoratore.
La maggior parte dei controlli sanitari sono viziati, proprio, da questa circostanza negativa i cui responsabili non possono che non essere coloro che avviano provvedimenti, chiaramente, a carattere ritorsivi, e, tra l’altro, non supportato dai riferimenti legislativi del contesto della sorveglianza sanitaria in cui vengono applicati.
Andrebbe in merito, come richiesto più volte dai Cobas, attuata una corretta informazione in particolare sulle finalità dei controlli sanitari, soprattutto dal Medico Competente e dagli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione.
Tale situazione, in relazione alla tutela dell’integrità mentale e fisica, è degna di attenzione degli organi di vigilanza.
Sembrerebbe che tale provvedimento, sia utilizzato come una sorta di deterrente nei confronti dei lavoratori, finalizzata a limitare il numero dei lavoratori allontanati, in seguito ai giudizi di idoneità dei controlli sanitari effettuati dal MC, dai rischi dei servizi esterni di viabilità e di motorizzata.

Responsabilità sui principi generali, ex art. 2087 C.C.,

in ordine alle misure di tutela della salute psicofisica del lavoratore dipendente – STRESS psicofisico per aver subito un provvedimento ritenuto illegittimo.

Un altro aspetto delle conseguenze negative del procedimento di sospensione dell’indennità di cui in oggetto è la percezione del lavoratore di aver subito un ingiustizia, con conseguenti stati di ansia e depressione. E peggio, anche, in considerazione del fatto che nonostante lo stesso sia stato utilizzato spesso in servizi disagiati e che, probabilmente, alcune patologie siano sorte proprio per lo svolgimento di tali mansioni, adesso, si ritrova a pagarne anche le illegittime conseguenze. Ovvero, come se non bastasse, oltre al danno anche la beffa!
Ancora più paradossale è la situazione di quei lavoratori della Polizia Municipale che a tutt’oggi, talvolta anche dopo 16 anni, svolgono ancora servizi esterni di viabilità. E il paradosso è che, questi lavoratori, potrebbero verosimilmente essere ritenuti a rischio, con la conseguente richiesta di allontanamento dall’ambiente in cui svolgono la loro attività e, quindi, la riduzione degli emolumenti. E tutto ciò mentre coloro che lavorano da anni negli uffici, continuerebbero a percepire tutte le indennità in quanto il Medico Competente non li riterrebbe, giustamente, esposti ad alcun rischio particolare, e quindi perfettamente idonei allo svolgimento delle loro mansioni.
Filippo Macaluso

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